Coronavirus: le Forze dell’Ordine non possono entrare in casa

I poteri attribuiti alle Forze di Polizia per l’esecuzione delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. del 26/04/2020 non si estendono alle private abitazioni

Il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 – attualmente in vigore – recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, consente gli “spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie”.

L’art. 9 del medesimo Decreto, demanda alle forze di polizia, per il tramite del Prefetto territorialmente competente, il potere di assicurare l’esecuzione delle misure in esso contenute.

In molti si sono domandati se l’ambito di operatività del potere di verifica demandato alle forze di polizia si estenda anche all’interno delle abitazioni private. In altri termini: per controllare che il soggetto incontrato sia effettivamente un congiunto, e che venga rispettato il divieto di assembramento, le forze dell’ordine possono fare irruzione all’interno dell’abitazione?

A questa domanda deve darsi risposta negativa. Vediamo perché.

La tutela che l’ordinamento giuridico appresta al domicilio

L’art. 14 della Costituzione stabilisce che “Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale”.

Il presente articolo, sancendo l‘inviolabilità ed intangibilità del domicilio, appresta ad esso – attraverso un rinvio alla disposizione precedente – le medesime garanzie e tutele riservate alla libertà personale, imponendo, per le perquisizioni domiciliari, l’adozione del decreto motivato e del rispetto delle prescrizioni indicate dal legislatore. Si tratta delle garanzie della riserva di legge (assoluta) e di giurisdizione.

Breve cenno deve essere riservato alla previsione contenuta nel terzo comma dell’art. 14 Cost. che permette di effettuare, in deroga ai principi costituzionali, soltanto “accertamenti” e “ispezioni” domiciliari per motivi di sanità e incolumità pubblica o a fini economici e fiscali e non si estende fino a comprendere le perquisizioni domiciliari, nell’esecuzioni delle quali, pertanto, non si potrà mai prescindere dalla garanzie costituzionali.

Perquisizioni domiciliari: in quali casi sono consentite?

In base a quanto sopra accennato, si può procedere a perquisizione domiciliare solo in forza di decreto motivato dell’autorità giudiziaria, nel rispetto dei casi e dei modi previsti dalla legge. Eventuali interventi della polizia giudiziaria, possibili solo nei casi di urgenza e necessità, dovranno essere comunicati e convalidati entro il termine di quarantotto ore.

Più in particolare, l’art. 247 del Codice di Procedura Penale prevede che si proceda a perquisizione domiciliare o locale in due casi:
1. Quando l’autorità giudiziaria ha fondato motivo di ritenere che il corpo del reato o le cose pertinenti al reato si trovino in un determinato luogo;
2. Quando ha fondato motivo di ritenere che in un determinato luogo possa eseguirsi l’arresto dell’imputato o dell’evaso.

Ne deriva che per procedere a perquisizione domiciliare è necessario che ricorra un fondato motivo di ritenere che attraverso tale attività possano essere soddisfatte le esigenze appena evidenziate. Il presupposto in questione ricorre solo quando siano ravvisabili veri e propri indizi riguardo a una concreta figura di reato, da quali si possa desumere che l’oggetto della ricerca possa essere, con ogni probabilità, rinvenuto in un determinato luogo.

Dal momento che la norma esaminata richiede la sussistenza di un reato, mentre le violazioni alle disposizioni del D.P.C.M. in questione danno luogo a dei meri illeciti amministrativi, è ontologicamente impossibile che l’autorità giudiziaria possa emettere un decreto di perquisizione domiciliare finalizzato a “scovare” l’eventuale presenza, fuori dai casi consentiti dalla vigente normativa in materia di Coronavirus, di persone all’interno di una abitazione.

Nondimeno, per le stesse ragioni è preclusa alle forze di polizia la possibilità di fare irruzione di propria iniziativa, che, come abbiamo visto, è attività consentita solo nei casi di urgenza e di necessità, e sempre in presenza di un reato. Salvo i casi tassativi che vedremo nel paragrafo successivo, in assenza di una vera e propria notizia di reato, alla Polizia Giudiziaria è precluso il compimento di qualsivoglia atto che importi la limitazione della libertà individuale. L’eventuale ricorso all’attività di perquisizione o ispezione finalizzata all’accertamento di illeciti amministrativi derivanti dalla violazione delle disposizioni in materia di contenimento dell’epidemia da Coronavirus, pertanto, configura un abuso.

Purtroppo, tra gli abusi compiuti da forze di polizia fin troppo zelanti, la casistica di queste settimane indica proprio il ricorso a illegittime perquisizioni. Donde, la stretta attualità delle questioni trattate nel presente articolo.

In particolare, si registrano casi di Carabinieri che, al fine di scovare la presenza di persone – fuori dai casi consentiti dal D.P.C.M. – hanno fatto ingresso all’interno di private abitazioni, procedendo a una perquisizione stanza per stanza, dove gli ospiti si erano nascosti. Talvolta, l’ignaro proprietario ha volontariamente fatto entrare i militari; talaltre, invece, il cittadino ha negato l’accesso, opponendo resistenza. A tale proposito, è appena il caso di rilevare che, trattandosi di perquisizione illegittima, il privato che venisse tratto in arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui all’art. 337 c.p., ben potrebbe invocare l’esimente della reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale prevista dall’art. 393 bis c.p.

Le altre tipologie di perquisizione previste da leggi speciali

Si tratta di attività investigative che possono assumere carattere processuale o preventivo. In termini generali, si può affermare che le perquisizioni preventive prescindono dall’acquisizione di una notizia di reato e rientrano nell’attività della polizia di sicurezza; le perquisizioni processuali, invece, presuppongono la commissione di un reato e si riportano all’attività autonoma della Polizia Giudiziaria. Le fattispecie di perquisizioni di polizia giudiziaria attualmente vigenti sono:
• quelle in materia di armi e reati finanziari (artt. 33 l. 7 gennaio 1929, n. 4 e 41 r.d. 18 giugno 1931, n. 733);
• quelle in materia di imposta sul valore aggiunto (art. 52 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633);
• quelle in materia doganale (art. 20 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
• quelle in materia di illeciti amministrativi (art. 13, Legge 24 novembre 1981, n. 689, che consente, il dato va evidenziato sin da subito, di procedere a ispezioni su luoghi diversi dalla privata dimora);
• quelle in materia di criminalità mafiosa (artt. 27 l. 19 marzo 1990, n. 55, 25 bis d.l. 8 giugno 1992, n. 306, 3 d.l. 18 ottobre 2001, n. 374);
• quelle in materia di stupefacenti (le più ricorrenti) disciplinate dagli artt. 99 e 13 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
• quelle in materia di discriminazione razziale (art. 5 d.l. 26 aprile 1993);
• quelle in materia di immigrazione clandestina (art. 12, comma 7, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

L’accertamento delle violazioni della normativa in materia di contenimento dell’epidemia da Covid-19 non rientra in nessuna delle ipotesi sopraindicate, né è ipotizzabile una eventuale estensione analogica. Ad ogni buon conto, mette conto evidenziare che, salvo limitate ipotesi (vengono in rilievo, in particolare, quelle in materia di armi e stupefacenti) tutte le tipologie di perquisizioni previste dalle sopracitate leggi speciali, escludono espressamente la possibilità di eseguire le stesse all’interno della privata dimora, salvo in presenza di previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria.

A titolo esemplificativo, il citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Testo Unico IVA), all’art. 52 prevede che “Gli uffici dell’imposta sul valore aggiunto possono disporre l’accesso di impiegati dell’Amministrazione finanziaria nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali, nonché’ in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l’accertamento dell’imposta e per la repressione dell’evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l’accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell’ufficio da cui dipendono. Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione è necessaria anche l’autorizzazione del procuratore della Repubblica.”

Conseguenze

L’esecuzione di una perquisizione domiciliare manifestamente illegittima, ovvero eseguita in assenza dei presupposti richiesti dalla legge, può dare luogo alla configurabilità del reato di perquisizione e ispezione personali arbitrarie di cui all’art. 609 c.p.

FONTE: https://www.prontoprofessionista.it/articoli/coronavirus-le-forze-dell-ordine-non-possono-entrare-in-casa.html

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Per altre informazioni legali generali sull’argomento leggere:
https://www.laleggepertutti.it/176382_quando-carabinieri-possono-entrare-in-casa
https://www.laleggepertutti.it/176268_quando-la-polizia-puo-entrare-in-casa


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