Dopo che col DPCM del 13 ottobre il governo ha introdotto l’obbligo di mascherina all’aperto in tutto il paese, ecco che arriva l’ennesimo abuso da DPCM del presidente del consiglio Conte. Possibilità di coprifuoco alle 21 nelle zone della movida dove si verificano assembramenti, vietate le tavolate nei ristoranti e i convegni in presenza. Alle superiori forme flessibili nell’organizzazione della didattica: incremento della didattica digitale, spinta ai turni pomeridiani e ingresso a partire dalle 9. No a sagre e fiere di paese, sì solo a manifestazioni fieristiche a carattere nazionale e internazionale. Sono alcune delle novità introdotte dal nuovo DPCM approvato nella serata del 18 ottobre.
Le nuove misure sono in vigore a partire dal 19 ottobre e fino al 21 novembre.
Alcuni chiarimenti di seguito.
ASSEMBRAMENTI E “MOVIDA”
Il dpcm prevede che possa essere disposta [dai Comuni in accordo con le prefetture e i comitati per l’ordine pubblico. NDR] la chiusura di vie o piazze dei centri urbani, dalle 21, nelle zone dove si potrebbero creare assembramenti. Resta possibile in queste zone l’accesso e il deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
RISTORANTI, PUB E BAR
In base al nuovo dpcm le attività dei servizi di ristorazione – e quindi bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie – sono consentite dalle ore 5 del mattino sino alle ore 24 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18 in assenza di consumo al tavolo. Il ristorante deve esporre all’ingresso del locale un cartello con il numero massimo delle persone ammesse contemporaneamente nel locale.
Le attività dei servizi di ristorazione sono consentite dalle ore 5 del mattino sino alle ore 18 in assenza di consumo al tavolo.
La ristorazione con asporto è consentita fino alle ore 24, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nel rispetto dei principi e delle linee guida contenute nei protocolli di sicurezza anti Covid e nelle linee guida regionali e nazionali.
SCUOLA
Previa comunicazione al ministero dell’Istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferito ai specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, incrementando il ricorso alla “didattica digitale integrata”, che rimane complementare alla didattica in presenza. Intervento sugli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani. L’ingresso non avverrà in ogni caso prima delle ore 9. Entrata in vigore della norma il 21 ottobre.
L’attività didattica ed educativa del primo ciclo di istruzione e della scuola d’infanzia continua a svolgersi in poresenza.
CONVEGNI
Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali. Fanno eccezione solo quelle che si svolgono con modalità a distanza.
CERIMONIE
Devono svolgersi nel rispetto di protocolli e linee guida vigenti, a patto che siano state prese misure per limitare la presenza del pubblico.
RIUNIONI
Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono a distanza,a meno che sussistano motivate ragioni. Il dpcm raccomanda “fortemente” di svolgere a distanza anche le riunioni private.
ESAMI DI GUIDA
Sono consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate alla motorizzazione civile e nelle autoscuole, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo, nonchè i corsi di formazione e abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal ministero delle Infrastrutture. In presenza di un aggravamento della situazione epidemiologica, per contenere la diffusione dell’infezione da Covid-19, sentito il presidente della regione o delle Regioni interessate, con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti è disposta la temporanea sospensione delle prove pratiche di guida da espletarsi nel territorio regionale. Proroga dei termini del foglio “rosa” per i candidati che non hanno potuto sostenere le prove. Questa normativa entra in vigore il 21 ottobre
SPORT
In base alle nuove regole sono consentiti gli sport individuali e di squadra riconosciuti a livello nazionale o regionale dal Coni, dal Comitato paralimpico e dalle Federazioni sportive nazionali. In questi casi è consentita la presenza di pubblico del 15% rispetto alla capienza massima e comunque non oltre i mille spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e 200 al chiuso. A patto però che sia prevista la prenotazione e l’assegnazione del posto a sedere, con adeguato ricambio dell’aria, con distanziamento di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente. Obbligo di misurazione della temperatura all’ingresso e di indossare la mascherina. Regioni e province autonome potranno fissare, d’intesa con il ministero della Salute, limiti diversi in base alla capienza, purchè entro il 15% della capienza.
Il decreto prevede che lo svolgimento di sport di contatto sia consentito solo per sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale. L’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non c’è il via libera per gare e competizioni. Sono sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto di carattere ludico-amatoriale.
Per ora le palestre e le piscine possono restare aperte, ma hanno una settimana di tempo per allinearsi ai protocolli di sicurezza. Poi saranno prese decisioni sulle chiusure per chi non rispetterà i protocolli.
APP “IMMUNI”
Per rendere più efficace il tracciamento dei contatti (contact tracing) tramite l’utilizzo della App Immuni, l’operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale, accedendo al sistema centrale di Immuni, ha l’obbligo di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività.
SAGRE E FIERE
Il dpcm vieta le sagre e le fiere di comunità. Sono consentite solo le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale.
SALE GIOCHI
Il decreto prevede che le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo siano consentite dalle ore 8 alle ore 21, a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento di queste attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che abbiano individuato i protocolli o le linee guida per prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore. Questi protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.
UNIVERSITÁ
Le università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria. Queste disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.
Qui il testo del DPCM: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/18/20A05727/sg
http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-il-presidente-conte-firma-il-dpcm-del-18-ottobre-2020/15457