Note sulle sanzioni per violazione del “distanziamento sociale”

da https://panetteriaoccupata.noblogs.org/post/2020/09/07/note-sulle-sanzioni-per-violazione-del-distanziamento-sociale/

Socializziamo uno scritto preparato per l’assemblea tenutasi alla Panetteria Occupata sabato 5 settembre come riflessione sul tema dell’utilizzo delle sanzioni per violazione del “distanziamento sociale”. Insieme a queste riflessioni che abbiamo voluto socializzare come nostra base per lo sviluppo di un percorso collettivo di risposta a questa forma di repressione alleghiamo delle note scritte all’inizio di questo anno (prima del periodo Covid) rispetto ai “Decreti sicurezza” in un momento in cui era all’ordine del giorno la necessità di una loro critica radicale. Pensiamo che entrambi questi terreni parziali di critica e di lotta siano oggi percorribili e necessari.

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Note sulle sanzioni per violazione del “distanziamento sociale”

Il contesto di riferimento è quello dell’approfondimento della crisi ovvero delle contraddizioni
capitalistiche e di conseguenza della ristrutturazione dei rapporti di produzione e quindi sociali su
scala globale. L’emergere della pandemia da Covid 19 rappresenta un’accelerazione dell’insieme di
questi processi resa possibile o comunque favorita dalla dichiarazione di stato d’emergenza, su scala
globale, che si concretizza in uno stato di eccezione permanente che consente di rimuovere con
facilità e immediatezza i vincoli di carattere economico, normativo e giuridico che si interpongono
alla necessità di valorizzazione dei grandi capitali multinazionali. Si assiste pertanto ad un rinnovato
intervento dello stato nella pianificazione dei rapporti economici e delle relazioni industriali
attraverso una legislazione speciale di carattere presidenziale (DPCM) che ha reso possibile, ad
esempio, l’istituzione della cassa integrazione in deroga che serve anzitutto a finanziare con soldi
pubblici i processi di ristrutturazione delle imprese (si veda a tal proposito il caso della Carrefour
che ha ottenuto facilmente le migliaia di cassaintegrazioni che aveva richiesto prima della pandemia
e che non le erano state concesse).
In questo scenario va inserita la questione delle multe contestate per violazione dei nuovi dispositivi
di “distanziamento sociale”. Anche in questo caso riscontriamo l’accelerazione di una tendenza
presente ben prima dello scoppio dell’emergenza pandemica. Infatti da diversi anni ad oggi si è
sviluppato un approccio repressivo che tende a velocizzare l’iter dell’applicazione della condanna a
partire dalla contestazione di cosiddetti “reati minori”.
L’efficacia di tale approccio è data sia dal maggiore grado di individualizzazione della sanzione
erogata che dalle ridotte possibilità di cui si può disporre a livello di difesa giuridica in questo tipo
di contestazioni. Infatti, per potersi difendere, occorre seguire, nei tempi stabiliti, un iter
procedurale che, alla fine dei conti, non consente nemmeno di arrivare ad un processo ordinario con
le garanzie che questo comporta dal punto di vista della difesa (udienze pubbliche, presenza di tutti
gli “imputati” in aula, possibilità di formare collegi di avvocati, tre gradi di giudizio, ecc).
Va aggiunto a questo proposito che la giustizia di stampo “amministrativo” ha anche, in taluni casi,
rilevanza penale. Le misure di sicurezza di natura preventiva quali l’ “avviso orale” o la
“sorveglianza speciale”, di ampio utilizzo nell’ultimo decennio, consentono all’autorità inquirente di
applicare misure di carattere preventivo di limitazione della libertà personale (obbligo di firma,
obblighi o divieti di dimora, arresti domiciliari, ecc) fino ad arrivare alla reclusione in carcere.
Anche in questo caso si assiste all’approfondimento di una tendenza già presente nella società,
quella dello smantellamento del processo penale, per come lo abbiamo conosciuto fino ad oggi,
almeno per quanto riguarda le garanzie della difesa.
L’enorme mole di processi pendenti in Italia, i costi dell’apparato burocratico ad esso legato e, non
da ultimo, la possibilità di una difesa politica e collettiva costituiscono le ragioni della demolizione
di quello che viene definito il “giusto processo”, paravento democratico del dispotismo borghese
(un giusto processo non potrà mai avvenire in una società divisa in classi).
Il ricorso alla giustizia amministrativa, al processo in videoconferenza o “a distanza”, il
trasferimento del potere giudicante agli organismi antimafia e antiterrorismo 1 sono tutte tendenze
presenti ben prima della pandemia ma che ad esso devono un ulteriore approfondimento e
consolidamento in uno scenario di maggiore accentramento del potere nelle mani del governo e
dell’apparato poliziesco.
Tendenze che, come abbiamo visto in questi ultimi decenni, si sono potute sviluppare e
approfondire approfittando del contesto emergenziale del momento, dalla mafia al terrorismo di
matrice islamica, all’immigrazione, per arrivare alla recente pandemia, contesti che legittimano una
produzione normativa eccezionale che resta però in vigore anche dopo il periodo emergenziale,
diventando così norma ordinaria dello Stato.
Da questo punto di vista agli avvocati si chiede si formare collegi locali collegati ad altri a livello
nazionale col fine di produrre un’analisi critica delle procedure e delle finalità dei dispositivi di
carattere emergenziale, a partire dalle norme di prevenzione della diffusione del Covid 19, e di
rendere manifeste le contraddizioni che emergono sul piano del diritto borghese, senza limitarsi ai
profili di incostituzionalità senz’altro importanti per l’annullamento delle sanzioni.
Per tornare alla questione delle multe, quindi, non si può pensare di potersi difendere a livello
individuale e giuridico e nemmeno collettivamente se questo si traduce in una sommatoria di iter
giuridici individuali. Iter che diventano dispendiosi in termini di soldi e di tempo, specialmente
quando le multe contestate ad ogni singolo diventano numerose.
Occorre anche tener presente che se in diversi casi la contestazione dell’infrazione è avvenuta con
modalità piuttosto cialtrone che consentono un’opposizione sul piano giuridico, in altri casi o per
quelle che arriveranno in un prossimo futuro, le modalità potrebbero essere inattaccabili o essere
ulteriormente spuntati gli strumenti della difesa giuridica.
In diversi casi, ad esempio, sono state fatte oggetto di contestazione persone che nemmeno erano
presenti durante le manifestazioni in oggetto ma limitare la propria azione all’opposizione giuridica
su questi aspetti significa prestare il fianco all’azione individualizzante di questi strumenti
repressivi, senza contare che, come poc’anzi detto, non sempre si potrà sempre beneficiare di certe
leggerezze da parte della controparte.
Possiamo sicuramente affermare, per quanto abbiamo visto fino ad ora, che le misure di attuazione
del “distanziamento sociale” si concretizzano in veri e propri divieti di assembramento/manifestazione/sciopero, almeno per ciò che riguarda la finalità di repressione preventiva dell’antagonismo, mentre costituiscono anche un’occasione per fare cassa da parte dello Stato, basti pensare che dall’11 marzo al 31 luglio 2020 le persone sanzionate per divieti sugli spostamenti sono state 450 mila e 10 mila gli esercizi commerciali 2 .
La finalità intimidatoria e di deterrenza nei confronti delle manifestazioni di piazza è anche
confermata dalla modalità con cui sono stati redatti diversi verbali di polizia, in cui vengono
riportate soltanto le generalità delle persone riconosciute, ovvero i volti noti alle forze dell’ordine,
senza riportare le condotte che sarebbero oggetto di sanzione (vicinanza, mancanza di dispositivi di
protezione, ecc).
Dunque un obiettivo centrale è quello di delegittimare e contrastare le norme di “distanziamento
sociale” mostrando, come è già stato fatto in molti posti di lavoro e nel comparto sanitario,
l’assoluta subordinazione delle stesse alle logiche imperative del profitto e il loro uso strumentale di
contenimento preventivo del conflitto sociale, specialmente se organizzato su obiettivi di classe.
E’ altrettanto importante dare un respiro quantomeno nazionale a tale mobilitazione perché le
sanzioni sono state erogate su tutto il territorio nazionale, per le stesse ragioni e con i medesimi
criteri di selezione.
Va anche detto che per non scivolare sul terreno architettato dalla controparte, arretrando su un
piano meramente difensivo, l’iniziativa politica contro le sanzioni deve prodursi per come è nata
ovvero in relazione ai percorsi di lotta che sono state oggetto di attacco repressivo e con un livello
di coscienza critica più complessivo che denunci e contrasti lo stato di eccezione permanente come
acceleratore dei progetti di ristrutturazione capitalistica dell’esistente.
Sulla questione più generale della repressione, di cui queste sanzioni costituiscono un aspetto
particolare, si rimanda alle “note sulla campagna per l’abrogazione dei decreti sicurezza”, di seguito
riportate, che rappresentano un tentativo di articolazione più complessiva sul tema della repressione
e della possibilità di aprire campagne specifiche su di un aspetto particolare.
I decreti sicurezza non rappresentano certo una novità negli ultimi 20 anni. Almeno due eventi
disegnano una linea di confine nel cambio di approccio alle tematiche repressive dopo la chiusura
della stagione di forte conflittualità di classe protrattasi in Italia dalla fine degli anni ’60 alla metà
degli anni ’80: la manifestazione contro il G8 a Genova (luglio 2001) e l’attentato alle Twin Towers
a New York (settembre 2001).
Da lì in poi governi di centro-sinistra e centro-destra ne hanno sfornati con cadenza periodica, senza
contare gli svariati provvedimenti in materia di “sicurezza” e “ordine pubblico” inseriti in leggi
all’apparenza di tutt’altra natura o sotto forma di “ordinanze” locali.
Il perdurare di un quadro politico/mediatico di carattere emergenziale (su temi quali le mafie, il
terrorismo, l’immigrazione, la criminalità e ora i virus) ha favorito nel tempo la stabilizzazione di
provvedimenti extra-ordinari e la normalizzazione di procedure sperimentali, istituzionalizzando
così, di fatto, uno stato di eccezione permanente operante su ogni piano della realtà.
I pacchetti sicurezza costituiscono dunque i tasselli di un disegno organico di misure volte a
consolidare e approfondire le politiche statali di controllo, coercizione e repressione sia di
specifiche condotte che di particolari gruppi sociali, in particolar modo gli immigrati dai paesi della
periferia capitalista, che si concretizza in una vera e propria criminalizzazione di questa
fondamentale porzione di classe. Sulle ragioni di questa “svolta” basti qui citare la profonda crisi in
cui si dibatte il sistema capitalistico che si manifesta in ogni aspetto della realtà e la conseguente
spinta alla guerra di rapina sul fronte esterno che necessita, sul fronte interno ai paesi belligeranti, di
forza-lavoro disgregata, impaurita e sottomessa, disponibile a uno sfruttamento più intenso.
Provando a riassumere la vasta produzione legislativa di carattere repressivo dell’ultimo ventennio
possiamo delineare alcune tendenze che queste leggi/dispositivi vanno ad implementare e
consolidare.
L’aumento generale e trasversale delle pene che è andato di pari passo con l’utilizzo
crescente della carcerazione preventiva o di strumenti comunque limitativi della libertà
personale, sia di carattere preventivo che sanzionatorio. A ciò si è accompagnata una
ristrutturazione dell’apparato carcerario in un’ottica di maggiore differenziazione fra
categorie di soggetti in base al titolo di “reato”, alle tendenze sessuali o religiose, alla
valutazione del grado di pericolosità e conflittualità espressa sia fuori che all’interno del
carcere[1]. La mobilità all’interno dei vari circuiti/condizioni è mediata da criteri di natura
“premiale”, ovvero fondati su di una sostanziale disponibilità alla collaborazione con
l’autorità statale che, a seconda dei casi, si presenta in forme diverse: dalla
delazione/dissociazione, alla prestazione di lavoro gratuito, all’accettazione di percorsi
lavorativi o “trattamentali” dove lo sfruttamento è più intenso.
La criminalizzazione della conflittualità di piazza, in particolare la contestazione del reato di
“devastazione e saccheggio” con annesso il corollario del “concorso morale”, è stato
particolarmente impiegato per sanzionare diverse manifestazioni di piazza dove sono
avvenuti scontri con le forze dell’ordine; tale reato prevede una pena detentiva che va da 8 a
15 anni. Non va dimenticato il reato di “resistenza a pubblico ufficiale”, soprattutto se
aggravato o reiterato (recidiva), poiché comporta pene definitive di non poco conto e
carcerazione preventiva.
Largo utilizzo ed ampliamento degli strumenti di carattere preventivo (avviso orale,
sorveglianza speciale, daspo, fogli di via, sanzioni economiche) la cui natura essenzialmente
“amministrativa” rende piuttosto tortuoso se non impercorribile l’iter burocratico
dell’opposizione legale. Anche perché il carattere preventivo della misura, basandosi su
quello presuntivo della “pericolosità sociale” del soggetto, accentua il carattere discrezionale
del sistema giudicante.
La criminalizzazione dell’immigrazione, in quanto tale, è senz’altro un obiettivo della
produzione normativa che si configura come un vero e proprio razzismo istituzionalizzato,
quindi di Stato. Non è il caso di dilungarsi sulle palesi convenienze che la controparte
padronale trae da queste leggi comunque riconducibili all’obiettivo politico di
divisione/gerarchizzazione della classe proletaria (legalmente o illegalmente[2] salariata) in
uno scenario di miseria crescente. E’ indubbio che l’esistenza di una condizione giuridica
parallela, istituzionalizzata nello status di “clandestino/a”, ha inaugurato la nascita di un
complesso sistema di reclusione (definito di “detenzione amministrativa”), che dal 1998 si è
sviluppato senza soste – articolandosi e differenziandosi, militarizzando anche una parte del
“terzo settore” – ma non senza una vasta e tenace conflittualità interna che ne ha portato in
diverse occasioni, anche recenti, alla parziale chiusura.
Ampliamento dei “reati associativi”[3] e maggiore utilizzo di questa tipologia che consente
lunghi tempi di indagine secretata, ampia libertà operativa degli organi di polizia, lunghe e
certe detenzioni sia di natura “cautelare” che in caso di condanna definitiva. Inoltre sull’onda
della sempre verde emergenza inerente al “terrorismo di matrice islamica” o alla
“criminalità organizzata” hanno assunto un ruolo di grande rilevanza ed autonomia a livello
statuale le direzioni antimafia ed antiterrorismo – da non molto tempo unificate – in un
quadro di pianificazione del controllo sociale di tipo contro-insurrezionale. Ciò ha costituito
uno dei cardini della criminalizzazione e marginalizzazione della porzione di classe
immigrata, specialmente di origine araba.
Le disposizioni contenute nell’ultimo, per ora, “pacchetto sicurezza” rientrano, implementandolo,
questo schema. In sostanza sono lì contenuti: gli aumenti di pena per quelle pratiche di lotta che hanno raggiunto i maggiori risultati in
questi ultimi anni, i picchetti e blocchi dei facchini e le occupazioni di stabili a fini abitativi; l’ulteriore allargamento della porzione di classe formalmente senza diritti poiché privi di
documenti e rafforzamento dei dispositivi di natura “premiale” circa l’ottenimento del
“permesso di soggiorno”;  ristrutturazione del sistema dei campi di internamento per immigrati;  ulteriore sviluppo della “giustizia preventiva” col suo portato di discrezionalità e Stato di
Polizia.
Nonostante tali norme non facciano altro che approfondire alcune tendenze repressive in atto e cioé
rappresentino un pezzettino di un impianto dispotico ben più generale e storicamente articolato, vale
la pena di battersi per far si che vengano abrogate.
Questo obiettivo minimo ma concreto può rappresentare un comune denominatore per alcuni settori
di classe in lotta da ormai un decennio e che oggi attaccano gli effetti dell’ennesimo “pacchetto
sicurezza”; ci riferiamo alle lotte degli operai della logistica e dei braccianti agricoli nelle campagne
del Sud Italia (vedi comunicati in occasione delle manifestazioni del natale scorso), una porzione di
classe quasi interamente immigrata.
Anche le dure battaglie contro i campi di internamento, sia dentro che fuori, possono trovare un
obiettivo minimo concreto nell’abrogazione dei decreti che re-istituiscono i CPT/CIE/CPR, tutt’oggi
operanti in alcune città ma bisognosi di un consenso/sostegno politico che invece deve vacillare.
Se “l’abrogazione dei decreti sicurezza come minimo” possa rappresentare un obiettivo di valenza
generale, sul quale avviare un processo di ricomposizione politica delle lotte è un elemento su cui
discutere ma soprattutto da verificare. In ogni caso sul piano organizzativo pesa la mancanza di
comitati di lotta territoriali/zonali in grado di aggregare il tessuto sociale militante proveniente dalle
istanze di lotta locali attorno a degli obiettivi concreti che siano espressione e prefigurazione di una
sorta di “programma minimo immediato”.

Milano, Febbraio 2020

[1] A tal proposito si veda: legge 279 del 2002; circolare DAP n.3619/6069 del 21 aprile 2009 che razionalizza i circuiti di Alta Sicurezza; legge n.94 del 2009 (“pacchetto sicurezza” del 2009) che, tra l’altro, approfondisce e stabilizza il regime detentivo applicato con l’art. 41 bis o.p.
Va inoltre rilevato che l’inasprimento delle condizioni detentive nel regime speciale del 41 bis tende a generalizzarsi all’interno degli altri circuiti carcerari, seppur con grado minore, poiché il 41 bis rappresenta il tetto massimo della privazione/tortura consentita dalla legge (ad esempio in merito alla censura della posta, ai colloqui, alla possibilità di leggere e studiare, all’uso della videoconferenza) così alzando l’asticella del consentito per taluni casi si finisce con l’alzarla anche per tutti gli altri.
[2] Sul lavoro illegale c’é da aprire un capitolo a parte.
[3] Legge 31 luglio 2005, n.155


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