L’iscrizione alla anagrafe comunale è un diritto soggettivo
“L’iscrizione alla anagrafe comunale è un diritto soggettivo (e non concessorio) riconosciuto dal nostro ordinamento (Legge anagrafica, Legge n. 1228 del 24.12.1954) a tutti i cittadini che ne hanno facoltà. Fanno eccezione gli stranieri non regolarmente soggiornanti sul territorio.”
Pertanto, ogni Comune, per il tramite del proprio Ufficio Anagrafe – in qualità di ufficiale del Governo – tiene il Registro delle posizioni dei singoli, delle famiglie e delle convivenze nonché registra le posizioni relative alle persone senza dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio
Il nostro ordinamento prevede infatti la possibilità per la persona senza dimora di:
- stabilire la residenza nel luogo del proprio domicilio ovvero nel Comune in cui la persona vive di fatto e, in mancanza di questo, nel Comune di nascita (DPR. 223 del 30.05.1989)
- fissare la residenza in una via fittizia territorialmente non esistente ma equivalente in valore giuridico (Circolare Istat n. 29/1992)
Ricordiamo inoltre che il D.M. 6 luglio 2010 (del Ministero dell’Interno), in attuazione alla legge sulla sicurezza pubblica n. 94 del 15 luglio 2009, stabilisce che una volta iscritta una persona nell’anagrafe della popolazione residente, i comuni evidenziano la posizione anagrafica di senza fissa dimora nell’Indice nazionale delle anagrafi (Ina)
Tale informazione viene conservata nel Registro delle persone senza dimora di cui è titolare il Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per i servizi demografici presso il Ministero dell’Interno.
Queste azioni consentono di rispondere ad un duplice obiettivo insito nel nostro ordinamento e nella nostra Costituzione: promuovere il legame di ogni cittadino con il territorio e conoscere effettivamente le caratteristiche della popolazione presente sul nostro territorio nazionale
- carta di identità
- tessera sanitaria
- permesso di soggiorno
- fine pena
- rinnovo permesso di soggiorno
Dunque, ogni prassi discrezionale, quale la titolarità di un rapporto di lavoro, la disponibilità di una abitazione, i legami familiari, imposte da alcune amministrazioni per ottenere la residenza, è di fatto arbitraria e viola la legislazione nazionale
Gli Uffici Anagrafe devono sapere che non riconoscere la residenza alle persone senza dimora vuol dire:
– violare il dovere di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2 Cost)
– violare il diritto all’uguaglianza formale e sostanziale (art. 3 Cost)
– violare il diritto al lavoro (no residenza, no iscrizione Cpi, no p.Iva) (art. 4 Cost)
– violare la libertà personale e dell’inviolabilità del domicilio (art. 14 Cost)
– violare la libertà di fissare la propria residenza nel territorio dello Stato (art. 16 Cost)
– violare il diritto alla difesa (no residenza, no accesso al gratuito patrocinio) (art. 24 Cost)
– violare il diritto alla salute (art. 32 Cost)
– violare il diritto all’assistenza e alla previdenza sociale (no residenza, no pensione) (art. 38 Cost)
– violare il diritto al voto (no residenza, no circoscrizione elettorale) (art. 48 Cost)
La persona senza dimora a Brescia
Se sei una persona senza dimora e vivi abitualmente a Brescia puoi essere iscritto in Anagrafe come persona “senza fissa dimora” con residenza nella via fittizia Via Sante Marie del Mare, 3
La via fittizia (e quindi la carta di identità con l’indicazione della via) può essere rilasciata solamente in alcuni casi: persona senza abitazione e persona senza residenza in altri comuni (o con una cancellazione in corso). Inoltre la persona deve dichiarare un domicilio dove intende ritirare la propria corrispondenza. Se la persona non è in grado di indicare un domicilio, eccezionalmente (art. 2 Legge 1228/1954) viene iscritta nel comune di nascita
Qualora la persona sia ospite di una struttura di accoglienza, l’iscrizione va perfezionata presso la struttura in cui il soggetto è ospitato stabilmente (non potendosi parlare di “senza fissa dimora”). Qualora la struttura non voglia procedere in tal senso, l’Anagrafe può anche procedere d’ufficio ad iscrivere il soggetto all’indirizzo in cui ha sede la struttura (sul punto il Ministero dell’Interno ed il Ministero della Salute si sono espressi in maniera concorde a partire dal 2006)
La persona senza dimora a Milano
Se sei una persona senza dimora e vivi a Milano, puoi fare richiesta di iscrizione anagrafica presso gli sportelli ResidenzaMi del Comune gestiti in collaborazione con enti del Terzo Settore (Casa della Carità; Fondazione Caritas Ambrosiana e Cooperativa Farsi Prossimo), presenti nei Municipi della città
Non essendoci una via fittizia, la residenza viene assegnata presso gli indirizzi degli stessi Municipi dove viene anche recapitata la corrispondenza
Le richieste di iscrizione anagrafica, corredate da una breve scheda informativa sulla situazione sociale della persona richiedente, vengono inoltrate da parte degli operatori di sportello, per via telematica, all’Anagrafe
Le schede informative possono essere inviate, via mail, da parte dei Servizi Sociali territoriali competenti del Comune di Milano, dal CASC (Centro di Aiuto Stazione Centrale), da Casa Jannacci e da enti ed associazioni del privato sociale che si occupano di persone senza dimora
La persona richiedente viene contattata quindi dagli operatori di sportello per la raccolta della documentazione e per l’inoltro telematico della domanda
Questo passaggio con gli operatori (educatori) degli sportelli ResidenzaMi, consente di leggere al meglio la richiesta di residenza, non solo da un punto di vista strettamente anagrafico, offrendo uno spazio di ascolto per situazioni che spesso, dietro la richiesta stessa presentano una condizione multiproblematica
Lo sportello accoglie, orienta, fa emergere il bisogno ed indirizza
La persona senza dimora a Palermo
Se sei una persona senza tetto e vivi a Palermo, puoi presentare istanza di iscrizione al Registro Anagrafico attraverso l’intermediazione di una Associazione accreditata dal comune di Palermo (al momento il bando per l’accreditamento è stato riaperto)
L’Associazione è chiamata a dichiarare di conoscere la persona. Poi il Comune che periodicamente e, in teoria a cadenza mensile, riunisce un tavolo tecnico le Associazioni, raccoglie queste istanze e le valuta con opportuni accertamenti
Alla fine decreta ed attribuisce la nuova residenza virtuale in Via Ciro Lupo (via fittizia) assegnando un numero civico
La persona senza dimora a Torino
Se sei una persona senza dimora e vivi a Torino, puoi fare richiesta per la residenza fittizia presentandoti agli uffici anagrafici del Comune, possono chiedere una residenza fittizia tutte le persone che hanno avuto precedentemente una residenza sul territorio nazionale
All’Ufficio anagrafico ti si chiederà di compilare un modulo nel quale dichiari dove vivi sul territorio, se sei seguito dai servizi sociali e dopo aver effettuato dei controlli ti registreranno alla via Casa Comunale n. 1; dall’accettazione della domanda entro un termine di 45 giorni si svolgeranno i controlli da parte dell’Ufficiale anagrafico al fine di confermarla o rifiutarla nel frattempo è provvisoriamente esecutiva
Già con la residenza provvisoria hai diritto ai servizi di base sanitari e iscrizione al centro impiego locale, invece, una volta confermata la residenza fittizia definitiva puoi rivolgerti ai servizi sociali, dal momento in cui sarai preso in carico la tua residenza si tramuterà in Via Casa Comunale n. 2
Se sei un richiedente asilo o titolare di protezione internazionale puoi ottenere la residenza fittizia via Casa Comunale n. 3 che ti consente di avere accesso ai servizi sanitari, al collocamento e le misure socio assistenziali nazionali dedicati
Può succedere che la PSD scelga di porre la residenza nella sede di una associazione non profit e che, in accordo con questa, la residenza sia identificata come convivenza guidata
La persona senza dimora a Venezia
Qualsiasi persona, in autonomia, può fare richiesta di residenza in Via della Casa Comunale o San Marco 4089/s, a Venezia
Se il cittadino è seguito dai servizi del territorio è possibile che si contatti l’ anagrafe e si confermi lo stato di senza dimora e la necessità di un’iscrizione anagrafica allo scopo di garantire i diritti di cittadinanza e il percorso intrapreso. Questa prassi non è però una prassi consolidata
Tuttavia è avvenuto che il Servizio di Anagrafe ha estrapolato dal vecchio domicilio di soccorso (art. 72 della Legge Crispi, L. 17 luglio 1890, n. 6972), unico riferimento normativo fino all’entrata in vigore della Legge 328 del 2000, i requisiti per richiedere l’iscrizione anagrafica come senza dimora
Nei casi in cui il titolo all’assistenza ed al soccorso per parte delle Congregazioni di carità e delle altre istituzioni di un Comune dipenda dalla condizione del domicilio o della appartenenza al Comune, questa condizione si considera adempiuta quando il povero: abbia dimorato stabilmente per di più di cinque anni in un Comune; sia nato nel Comune interessato dalla richiesta; ovvero che, essendo cittadino nato all’ estero, abbia, a termine del codice civile, domicilio nel Comune
La persona deve infine poter indicare un domicilio dove abitualmente può essere trovato dal messo comunale per le verifiche (mensa, dormitorio, centro diurno,…). Nel caso di cittadino comunitario il riferimento normativo è anche il DL n. 30 del 6/02/2007.
Note:
1 La cancellazione – prevista dall’art.11 del D.P.R.30.5.1989 n.223, comma 1, lettera c – comporta gravi conseguenze e in particolare perdita del diritto di voto e dell’assistenza sanitaria. Grazie ad una segnalazione dell’Associazione Avvocato di Strada di Parma, segnaliamo che più conforme allo spirito del D.P.R.17.7.2015 n.126 “Regolamento recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente”, sarebbe mantenere l’iscrizione in anagrafe dei cittadini italiani irreperibili mediante apposita annotazione o registrazione, che consenta di evitare la perdita di diritti fondamentali
* Si ringrazia per la preziosa collaborazione l’Associazione Avvocato di Strada e il Gruppo di Lavoro Nazionale fio.PSD “Lavoro di strada e Residenza”