Proseguendo nella lettura, potete prendere visione delle istanze più comuni e della relativa modulistica richiesta in carcere.
- Istanza di sospensione della pena ex art. 299
Tale istanza si può inoltrare nel caso in cui la persona detenuta si trovi in regime di custodia cautelare, quindi in attesa di una condanna definitiva.
In questo caso è utile rimarcare l’eccezionalità della situazione dovuta al contagio del Covid-19 e l’impossibilità di vedersi riconosciuto il diritto alla salute in una situazione di sovraffollamento e costrizione in spazi già sanciti come “disumani” dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Un fax simile potrebbe essere il seguente: clicca QUI per il file. - Istanza per richiedere la detenzione domiciliare ex art. 199 (espiazione della pena o residuo pena non superiore ai 18 mesi presso il domicilio).
L’art.123 del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020, introduce una serie di deroghe, valide dal 17 marzo 2020 al 30 giugno 2020.
Cosa cambia:
La “199” veniva richiesta al tribunale di sorveglianza, ora invece l’onere passa al singolo magistrato di sorveglianza incaricato.
Le disposizioni indicano tempi di risposta brevi, indicativamente 5 GG dalla richiesta.
Il legislatore dà direttive, nel decreto, di “allargare le maglie” e quindi soprassedere su sul pericolo di fuga o recidività, ferma restando la possibilità del magistrato di negare il beneficio “per gravi motivi ostativi alla concessione della misura”.
Viene mantenuta la necessità di avere un domicilio idoneo ed effettivo e viene indicato come preferibile l’adozione del c.d. braccialetto elettronico. ( Data la carenza del suddetto strumento, è consigliabile
sottolineare la disponibilità personale all’opzione ma sollecitare l’applicazione del beneficio richiesto).
Chi resta escluso:
Non rientrano nell’art.199 i reati di cui agli artt. 572 c.p. e 416 bis. Nonché tutti i reati connotati dall’art. 4 bis.
Inoltre il decreto esclude tutti coloro che hanno partecipato a disordini e sommosse nell’ultimo anno e soprattutto i detenut* coinvolt* nelle rivolte del 7, 8 e 9 marzo 2020.
Clicca QUI per il file. - Istanza alla Convenzione Europea per i Diritti Umani
Questo tipo di istanza può rappresentare un tentativo per richiedere la scarcerazione o la conversione della custodia cautelare in arresti o detenzione domiciliare, qualora fossero già state presentate istanze in
questa direzione, ma con esito negativo, agli organi nazionali preposti.
In particolar modo, in questo momento di emergenza per coronavirus, e in cui i pochi provvedimenti che si propone di attuare il governo escludono comunque tutti i reati aggravati da 4 bis e quelli puniti con la pena
dell’ergastolo, potrebbe risultare opportuno rivolgere le proprie istanze (sempre dopo aver interpellato i tribunali di riferimento) alla Corte di Strasburgo. E qui le parole che in passato hanno fruttato qualche risultato (legge Torreggiani) sono quelle che fanno capo alla disumanità della detenzione. In questo contesto un chiaro riferimento anche alla mancata tutela della salute della persona detenuta e all’assenza di provvedimenti mirati al rispetto delle misure minime di prevenzione, potrebbero comportare un sollecito della CEDU nei confronti degli organi italiani destinatari.
Per preparare questo tipo di istanza è possibile rivolgersi a team di avvocati solidali che patrocinano gratuitamente. Qui puoi chiedere contatti: evasioni@canaglie.org
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LINK ORIGINALE: https://www.inventati.org/rete_evasioni/?page_id=3613