E’ in vigore dal 26 marzo il nuovo decreto legge del governo, il c.d. “Lockdown Italia”, di cui un avvocato ha evidenziato gli aspetti repressivi che contiene. Eccoli.
L’articolo 1 comma 3 prevede una ipotesi di precettazione d’imperio, “Per la durata dell’emergenza di cui al comma 1, puo’ essere imposto lo svolgimento delle attivita’ non oggetto di sospensione in conseguenza dell’applicazione di misure di cui al presente articolo, ove cio’ sia assolutamente necessario per assicurarne l’effettivita’ e la pubblica utilita’, con provvedimento del prefetto assunto dopo avere sentito, senza formalita’, le parti sociali interessate”. Cancellazione del diritto di sciopero?
L’articolo 3 prevede una limitazione del potere di ordinanza di sindaci e regioni.
L’articolo 4 intitolato Sanzioni e Controlli prevede che:
COMMA 1, il mancato rispetto delle misure di contenimento (divieto di uscire di casa) emenate dal governo o dalle regioni e sindaci, e’ punito ora con la sanzione amministrativa (non penale, quindi) del pagamento di una somma da € 400 a € 3000 e NON si applica l’articolo 650 codice penale (ormai tristemente noto). Se per commettere la violazione viene utilizzato un veicolo, la sanzione e’ aumentata di un terzo (da € 533 a € 4000).
COMMA 2, Se la violazione riguarda la mancata chiusura delle attivita’ di cui agli artt. 1 comma 2 lett. i) cinema, teatri ecc, m) sport, p) scuola, u) attivita’ commerciali, v) bar, ristoranti, z) professioni ed autonomi, aa) fiere e mercati, oltre alla sanzione di cui sopra si aggiunge la sanzione ammnistrativa accessoria (ed ulteriore) della chiusura dell’esercizio da 5 a 30 giorni.
COMMA 5 in caso di reirerazione delle suddette violazioni si applica il raddoppio sanzione (da € 800 a € 6000) oltre alla sanzione amm. accessoria nel massimo (30 giorni).
COMMA 3 per le violazioni dei divieti contenuti nei DPCM e’ competente il prefetto; per le violazioni di ordinanze locali (regioni e sindaci) sono competenti rispettivamente le regioni ed i sindaci. Si applica l’art. 103 Dl 17/03/20 n. 18 Cura Italia con sospensione dei termini relativi ai procedimenti aministrativi fino al 15 aprile (quindi, ritengo, anche per presentare eventuali ricorsi).
COMMA 6 Salvo che non cotituisca reato ai sensi dell’art. 452 codice penale, (delitto colposo contro la salute pubblica, epidemia, reclusione da 1 a 5 anni) la violazione delle disposizioni di quarantena per i positivi al virus, (divieto di allontanamento dalla propria abitazione) e’ punita ai sensi dell’art. 260 Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 modificato in peggio, dal presente decreto, come segue: Arresto da 3 a 18 mesi e ammenda da € 500 a € 5000. (Formulazione precedente: con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da lire 40.000 a lire 800.000)
COMMA 8 La sostituzione di sanzioni penali con sanzioni amministrative si applica anche alle violazioni delle misure di contenimento commesse antecedentemente alla entrata in vigore del presente decreto. Si applica in tal caso la sanzione in misura minima ridotta alla metà (ovvero € 200). In altre parole tutte le denuncie ex art. 650 CP (oltre 100 mila persone, fonte Ministero degli interni), verranno archiviate o comunque non avranno seguito e gli atti saranno mandati dall’autorita’ giudiziaria a quella amministrativa per l’applicazione della sanzone di cui sopra (€ 200).
COMMA 9 Il prefetto é adetto alla esecuzione delle misure (controlli) anche mediante personale delle forze armate (militari) ai quali e’ attribuita la qualifica di agenti di pubblica sicurezza.