Coronavirus, le procure: «Difficile punire le autocertificazioni false»

Nota della Procura di Genova alle forze di polizia: sulle attestazioni non vere impossibili le denunce per violazione dell’art. 483 codice penale

Dubbi e scetticismo: se l’autocertificazione sottoscritta davanti a un agente di polizia dopo un controllo sugli spostamenti non è veritiera , la probabilità di un’azione penale del giudice sembra oggi tutta da dimostrare. Alcuni giuristi, poi, notano come i divieti alla libertà di circolazione per l’emergenza coronavirus hanno forza ed efficacia se adottati con norma di legge e non con un Dpcm (decreto del presidente del Consiglio dei ministri).

Controlli in aumento continuo
Il numero dei controlli deciso dal ministero dell’Interno (www.interno.it) guidato da Luciana Lamorgese è in continuo aumento. Solo nella giornata di ieri quasi 173mila persone e circa 100mila esercizi commerciali sono passati al vaglio degli agenti. Con denunce per 8mila soggetti e 240 attività. Dall’inizio dell’entrata in vigore delle misure restrittive i controlli hanno riguardato oltre un milione di persone con un totale di 43mila denunce. Gli esiti si vedranno.

La procura di Genova frena
Il procuratore di Genova Francesco Cozzi e l’aggiunto Paolo D’Ovidio hanno indirizzato una nota ai vertici di Arma, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia locale del capoluogo di regione oltre a tutti i colleghi della procura.
Cozzi e D’Ovidio fanno notare «l’elevato numero di denunce giunte a questo Ufficio per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità e falsa attestazione». C’è il rischio, dunque, di ingolfare di questo passo gli uffici giudiziari con una valanga di segnalazioni. A Genova come nel resto d’Italia.

La nota della Procura di Genova

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«Persone non denunciabili»
Ci sono due passaggi cruciali nel testo della procura ligure. «Le persone non sembra possano essere denunciate ex art. 483 » del codice penale, vale a dire attestazioni false a pubblico ufficiale in un atto pubblico, punite fino a due anni di reclusione.
E anche se le dichiaraziono sono «non veritiere» per la procura genovese resta «l’impossibilità di qualificare come “attestazione” penalmente valutabile la dichiarazione stessa che – sottolineano i togati – non può ritenersi finalizzata a provare la verità dei fatti esposti».

Inapplicabile l’art. 495 c.p.
Meno che mai, poi, per i giudici genovesi si può invocare le «conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 495 c.p.)» così come è indicato dal modello di autocertificazione predisposto dal ministero dell’Interno.
«Il delitto previsto dall’art. 495 cp viene integrato esclusivamente – ricorda la procura di Genova – dalle false attestazioni aventi a oggetto l’identità, lo stato o altre qualità della persona». L’ipotesi di dichiarare un’identità falsa è in effetti piuttosto remota

La giungla incerta dei divieti
I più accorti rappresentanti delle forze di polizia hanno notato il dibattito giuridico in corso. I rilievi non sono di poco conto. Alessio Scarcella, consigliere di Cassazione, oltre a non menzionare l’art. 495 c.p. – un’esclusione in linea con la tesi della procura di Genova – in un articolo su Il Quotidiano Giuridico osserva come ci siano «scarsi precedenti giurisprudenziali» sull’art. 452 c.p. citato nell’ultima direttiva del Viminale attuativa del Dpcm del premier Giuseppe Conte: chi per colpa commette il reato di epidemia è punito con la reclusione da uno a cinque anni che arrivano fino a dodici se dal fatto deriva la morte di più persone.

I profili di incostituzionalità
Scrive Gian Luigi Gatta, ordinario di Diritto penale alla Statale di Milano, su ”Sistema penale”: «Lo stato di eccezione, nel nostro assetto costituzionale, giustifica sì deroghe ma non indiscriminatamente». Ci sono «due problemi: uno, preliminare, di diritto costituzionale» e l’altro, aggiunge il professor Gatta, «di diritto penale».
Le restrizioni alla lilbertà di circolazione (art. 16 della Costituzione) e di iniziativa economica (art. 41) «hanno un problema di base legale». Le limitazioni sono possibili solo «con legge o atto avente forza di legge». Come il decreto legge n. 6/2020 con le “zone rosse” nel Nord Italia. Ma poi le misure nazionali sono state previste da un Dpcm, atto amministrativo. «La riserva di legge è sostanzialmente elusa» osserva Gatta.

Violazioni risolte «pagando pochi eure»
«Il giudice penale ben potrebbe dubitare della legittimità dei provvedimenti adottati con Dpcm al di fuori delle originarie zone rosse» aggiunge il giurista. Non solo: «Il giudice penale potrebbe ritenere illegittimo il provvedimento la cui inosservanza si contesta all’imputato e, di conseguenza, disapplicarlo e pronunciare un’assoluzione oppure potrebbe sollevare un’eccezione di legittimità costituzionale».
C’è di più. Se il ministero dell’Interno ha seguito «la via della minaccia della pena» anzichè, nota il professore, quella di «illeciti amministrativi punitivi», questa scelta «non persuade come ha autorevolmente sostenuto in un’intervista il prof. Giovanni Maria Flick».
Gatta sottolinea come «la tutela penale delle misure di contenimento del COVID-19 si regge oggi su un «reato bagatellare». L’art. 650 c.p. prevede infatti la pena dell’arresto fino a tre mesi, alternativa all’ammenda fino a 206 euro». È una «contravvenzione per la quale è possibile definire la vicenda penale con l’oblazione (o senza opporsi a un decreto penale di condanna ) pagando pochi euro».

 

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